Art. 12 - Criteri generali di valutazione

Art. 12 - Criteri generali di valutazione
  1. La Commissione di riparto valuta le domande presentate nel rispetto dei criteri fissati nel Bando annuale di finanziamento delle attività e redige una graduatoria di merito che tiene conto dei seguenti criteri generali:
    1. Maggiore rispondenza alle finalità previste dal presente Regolamento;
    2. Rilevanza culturale e sociale
    3. Innovazione e creatività della proposta
    4. Coinvolgimento del maggior numero di studenti dell’Ateneo, preferibilmente appartenenti a Dipartimenti e Corsi di studio diversi;
    5. Attinenza alla realtà universitaria;
    6. Realizzabilità delle attività proposte e rilevanza imprescindibile del contributo finanziario dell’Università;
    7. Coerenza tra il progetto e il piano di spesa proposto per la sua attuazione.
  2. In ogni caso nessuna Associazione può ottenere più del 15% dei fondi da ripartire.
  3. Le richieste ammesse al finanziamento potranno, in base alla disponibilità di fondi e ad insindacabile giudizio della Commissione valutatrice, essere finanziate integralmente o anche solo parzialmente.
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