Art. 13 - Procedura di finanziamento delle domande
Art. 13 - Procedura di finanziamento delle domande- La Commissione, effettuata la valutazione in base ai criteri previsti nel Bando e conclusi i lavori di valutazione delle domande di finanziamento regolarmente presentate, redige la graduatoria di merito delle proposte e propone il piano di ripartizione dei finanziamenti assegnati.
- Sentiti i rappresentanti delle Associazioni partecipanti al Bando, la Commissione adotta definitivamente la graduatoria di merito e il piano di riparto e li sottopone al vaglio del Consiglio degli Studenti, che li adotta con delibera motivata.
- Il finanziamento è assegnato alle singole Associazioni con delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo.