Art. 15 - Accettazione dei finanziamenti assegnati

Art. 15 - Accettazione dei finanziamenti assegnati
  1. I Delegati e i Delegati supplenti, di cui all’art. 4. comma. 1, lett. g) del presente regolamento, dovranno sottoscrivere l’accettazione e l’impegno a svolgere l’attività così come definita nella richiesta di finanziamento, entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazioneufficiale di assegnazione di contributi.
  2. La mancata accettazione formale nei termini previsti dal comma precedente comporta l’automatica revoca del finanziamento.
  3. Il Consiglio degli Studenti può decidere di riassegnare i fondi resisi disponibili ad altre iniziative non finanziate per mancanza di fondi sufficienti, nel rispetto della graduatoria di merito.
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