Art. 14- Assegnazione fondi al Consiglio degli Studenti
Art. 14- Assegnazione fondi al Consiglio degli Studenti1. Nei limiti dei fondi disponibili, la Commissione di riparto, procede all’assegnazione dei fondi per le attività proprie del Consiglio degli Studenti, in misura non superiore al 20% dei fondi complessivamente disponibili;
2. I fondi assegnati al Consiglio degli Studenti sono destinati ad iniziative approvate con delibera del Consiglio medesimo.
3. Tali iniziative:
- non sono sostitutive, ma possono integrare e coordinare le attività culturali e sociali svolte da Associazioni;
- devono essere rivolte alla generalità degli studenti;
- sono svolte con l’intento di avvicinare maggiormente gli studenti alla vita delle istituzioni accademiche, prima fra tutte il Consiglio degli Studenti;
- sono rivolte alla comunità cittadina e istituzionale, italiana ed internazionale;
- sono dirette a favorire la promozione di pratiche sociali e civili di inclusione sociale.
4. I fondi vengono gestiti con le stesse modalità previste dal presente Regolamento e dal Bando per gli altri beneficiari, laddove per “Responsabile” e “Responsabile supplente” devono intendersi, rispettivamente, il Presidente e il Vicepresidente anziano del Consiglio degli Studenti.