Le Associazioni studentesche che rinuncino espressamente o non portino a compimento le iniziative finanziate, sono tenute alla restituzione dell’eventuale anticipo già ottenuto, nonché soggette alla revoca del finanziamento non utilizzato.
Ai fini del possibile scorrimento della graduatoria, è fatto obbligo di comunicare tempestivamente al Consiglio degli Studenti la rinuncia, non appena a conoscenza dell’impossibilità della realizzazione dell’iniziativa.
Le associazioni che risultino inadempienti a quanto previsto dal precedente comma 2 sono escluse dalla possibilità di partecipare al bando per l’assegnazione dei fondi nell’anno successivo.