Art. 23 - Mancata realizzazione dell’iniziativa

Art. 23 - Mancata realizzazione dell’iniziativa
  1. Le Associazioni studentesche che rinuncino espressamente o non portino a compimento le iniziative finanziate, sono tenute alla restituzione dell’eventuale anticipo già ottenuto, nonché soggette alla revoca del finanziamento non utilizzato.
  2. Ai fini del possibile scorrimento della graduatoria, è fatto obbligo di comunicare tempestivamente al Consiglio degli Studenti la rinuncia, non appena a conoscenza dell’impossibilità della realizzazione dell’iniziativa.
  3. Le associazioni che risultino inadempienti a quanto previsto dal precedente comma 2 sono escluse dalla possibilità di partecipare al bando per l’assegnazione dei fondi nell’anno successivo.
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