CAPO III – FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA’ POLITICHE DELLE LISTE STUDENTESCHE

CAPO III – FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA’ POLITICHE DELLE LISTE STUDENTESCHE 8861

Art. 26– Assegnazione fondi alle liste studentesche

Art. 26– Assegnazione fondi alle liste studentesche
  1. Nei limiti dei fondi disponibili, la Commissione di riparto, procede altresì all’assegnazione, alle Liste rappresentate in almeno uno degli Organi maggiori e nei Consigli di Dipartimento, dei finanziamenti delle attività politiche delle liste studentesche, per le spese inerenti all’attività di informazione politica universitaria.
  1. Le Liste universitarie, seguono le stesse modalità stabilite per la rendicontazione del contributo assegnato alle associazioni per la realizzazione delle attività culturali e sociali.
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Art. 27– Quote di finanziamento per le liste studentesche

Art. 27– Quote di finanziamento per le liste studentesche
  1.  Ad ogni lista rappresentata in almeno uno degli organi predetti è assegnata una quota base di 100 euro.
  2. A ogni lista vengono altresì assegnati 15 euro per ogni seggio coperto nei predetti organi.
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Art. 28– Tipologia di spese finanziabili

Art. 28– Tipologia di spese finanziabili

1.    L’assegnazione può essere impiegata per spese di informazione politica universitaria, che si configurino nelle seguenti tipologie:

    1. spese tipografiche e di copisteria;
    2. spese per attività aggregativa o informativa rivolta a studenti dei corsi di laurea triennale e specialistica o a ciclo unico, dottorandi, iscritti a Master universitari e agli specializzandi regolarmente iscritti all’Università degli studi di Trieste, purché posta in un contesto di dibattito e informazione politica universitaria presso le sedi universitarie e svolta nel rispetto dello Statuto dell’Università degli Studi di Trieste, della legislazione italiana e dei principi democratici della Costituzione Italiana;
    3. spese per attività di pubblicità, anche on line, della lista e delle sue attività.
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Art. 29 - Liste non iscritte all’Albo

Art. 29 - Liste non iscritte all’Albo
  1. Per le sole finalità del presente Capo, il Presentatore della Lista, che non sia iscritta all’Albo delle Associazioni, al momento della presentazione della lista stessa, individua tra i candidati l’Incaricato della Lista responsabile, ai fini del presente Regolamento, nei confronti dell’Università e dei terzi per quanto attiene alla regolare esecuzione delle attività, alle richieste d’erogazione e all’uso dei fondi, nonché l’Incaricato Supplente che lo sostituisce in caso di impedimento o cessazione per qualsiasi causa.
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Art. 30 – Copertura assicurativa eletti in Consiglio di Amministrazione

Art. 30 – Copertura assicurativa eletti in Consiglio di Amministrazione

1.    Le liste in cui vi è almeno un candidato eletto nel Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Trieste ricevono un’assegnazione ulteriore rispetto a quanto stabilito dall’articolo 27, pari a 100 € per ogni Consigliere di Amministrazione eletto.

2.    Tale assegnazione può essere usata esclusivamente per coprire in misura totale o parziale i costi di un’eventuale assicurazione sulla responsabilità civile per le delibere approvate in Consiglio di Amministrazione di cui debbano rispondere gli eletti in tale organo.

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