Art. 26– Assegnazione fondi alle liste studentesche

Art. 26– Assegnazione fondi alle liste studentesche
  1. Nei limiti dei fondi disponibili, la Commissione di riparto, procede altresì all’assegnazione, alle Liste rappresentate in almeno uno degli Organi maggiori e nei Consigli di Dipartimento, dei finanziamenti delle attività politiche delle liste studentesche, per le spese inerenti all’attività di informazione politica universitaria.
  1. Le Liste universitarie, seguono le stesse modalità stabilite per la rendicontazione del contributo assegnato alle associazioni per la realizzazione delle attività culturali e sociali.
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