Art. 27– Quote di finanziamento per le liste studentesche

Art. 27– Quote di finanziamento per le liste studentesche
  1.  Ad ogni lista rappresentata in almeno uno degli organi predetti è assegnata una quota base di 100 euro.
  2. A ogni lista vengono altresì assegnati 15 euro per ogni seggio coperto nei predetti organi.
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