Art. 29 - Liste non iscritte all’Albo

Art. 29 - Liste non iscritte all’Albo
  1. Per le sole finalità del presente Capo, il Presentatore della Lista, che non sia iscritta all’Albo delle Associazioni, al momento della presentazione della lista stessa, individua tra i candidati l’Incaricato della Lista responsabile, ai fini del presente Regolamento, nei confronti dell’Università e dei terzi per quanto attiene alla regolare esecuzione delle attività, alle richieste d’erogazione e all’uso dei fondi, nonché l’Incaricato Supplente che lo sostituisce in caso di impedimento o cessazione per qualsiasi causa.
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