Art. 7 - Valutazione di ammissibilità e termine di avvio dell’istruttoria
Art. 7 - Valutazione di ammissibilità e termine di avvio dell’istruttoria1. La procedura è condotta dall’RCPT che, nella sua attività, è supportato dalle strutture competenti individuate dalla Direzione generale.
2. L’RPCT, di volta in volta, può individuare uno o più soggetti che lo assistano nell’istruttoria, in funzione della materia oggetto di segnalazione, evitando situazioni di conflitto di interesse.
In caso di conflitto di interessi dello stesso RPCT, le sue funzioni vengono esercitate dal Direttore Generale.
3. L’RPCT verifica innanzitutto la ricevibilità, la procedibilità e l’ammissibilità della segnalazione.
In caso di manifesta irricevibilità, di inammissibilità, di improcedibilità delle segnalazioni, in quanto prive di oggetto e scopo oppure perché non in grado di far comprendere adeguatamente i fatti, l’RPCT ne dispone l’archiviazione con atto motivato, anche in forma semplificata.
4. Se l’RPCT ritiene ammissibile la segnalazione avvia l’istruttoria entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento.
5. Il segnalante è informato dell’inammissibilità della segnalazione o dell’avvio dell’istruttoria.
Fonti normative: Legge n. 241/1990; Regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990 n. 241 in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso agli atti.