Art. 8 - Istruttoria

Art. 8 - Istruttoria

1.    L’RPCT verifica la fondatezza della segnalazione, anche con il supporto dei soggetti di cui all’art. 7.2 secondo le modalità in esso specificate.

2.  A questo fine può, in particolare:

- avvalersi del supporto di altri uffici e strutture dell’Ateneo;

- chiedere informazioni e/o atti e documenti a uffici e strutture dell’Ateneo o di altri enti e a soggetti esterni;

- sentire soggetti informati sui fatti tramite audizioni;

- chiedere al segnalante chiarimenti, documenti e informazioni ulteriori, sempre tramite il canale a ciò dedicato nelle piattaforme informatiche o anche di persona.

3.  Il termine di conclusione dell’istruttoria è di 60 giorni decorrenti dalla data del suo avvio.

Il termine può essere sospeso per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 giorni, per l’acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell’amministrazione o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

         4.Nei casi in cui l’attività di verifica lo renda necessario, il Direttore Generale, su motivata richiesta dell’RPCT, può prorogare i termini di cui al comma precedente. Il segnalante è informato dell’eventuale sospensione o proroga dei termini.

 

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