Art. 8 - Istruttoria
Art. 8 - Istruttoria1. L’RPCT verifica la fondatezza della segnalazione, anche con il supporto dei soggetti di cui all’art. 7.2 secondo le modalità in esso specificate.
2. A questo fine può, in particolare:
- avvalersi del supporto di altri uffici e strutture dell’Ateneo;
- chiedere informazioni e/o atti e documenti a uffici e strutture dell’Ateneo o di altri enti e a soggetti esterni;
- sentire soggetti informati sui fatti tramite audizioni;
- chiedere al segnalante chiarimenti, documenti e informazioni ulteriori, sempre tramite il canale a ciò dedicato nelle piattaforme informatiche o anche di persona.
3. Il termine di conclusione dell’istruttoria è di 60 giorni decorrenti dalla data del suo avvio.
Il termine può essere sospeso per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 giorni, per l’acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell’amministrazione o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.
4.Nei casi in cui l’attività di verifica lo renda necessario, il Direttore Generale, su motivata richiesta dell’RPCT, può prorogare i termini di cui al comma precedente. Il segnalante è informato dell’eventuale sospensione o proroga dei termini.
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