Articolo 2 (Procedura per la individuazione del campione)
Articolo 2 (Procedura per la individuazione del campione)1. Il procedimento di verifica e l’estrazione dei nominativi del campione di dipendenti sono effettuati con cadenza annuale, preferibilmente entro i primi quattro mesi dell’anno solare.
2. Il campione del personale interessato dalla verifica annuale è determinato mediante un’estrazione a sorte, da svolgersi secondo metodologie informatiche, di un numero di nominativi pari al 3% per ogni macro-categoria professionale dei dipendenti in servizio alla data dell’estrazione, come descritto all’art. 1, comma 2, lett. a) e b). In sede di prima applicazione, è possibile tuttavia prevedere l’estrazione di nominativi fino alla percentuale massima prevista dall’art. 21 del Regolamento incarichi extraistituzionali del personale docente e ricercatore.
3. Tali procedure, opportunamente verbalizzate, debbono avvenire alla presenza del Direttore Generale o di un suo delegato, di un rappresentante del personale docente e ricercatore e di un rappresentante del personale tecnico amministrativo da nominarsi con apposita determinazione dirigenziale, sentito il Magnifico Rettore.