Articolo 2 (Procedura per la individuazione del campione)

Articolo 2 (Procedura per la individuazione del campione)

1.      Il procedimento di verifica e l’estrazione dei nominativi del campione di dipendenti sono effettuati con cadenza annuale, preferibilmente entro i primi quattro mesi dell’anno solare.

2.      Il campione del personale interessato dalla verifica annuale è determinato mediante un’estrazione a sorte, da svolgersi secondo metodologie informatiche, di un numero di nominativi pari al 3% per ogni macro-categoria professionale dei dipendenti in servizio alla data dell’estrazione, come descritto all’art. 1, comma 2, lett. a) e b). In sede di prima applicazione, è possibile tuttavia prevedere l’estrazione di nominativi fino alla percentuale massima prevista dall’art. 21 del Regolamento incarichi extraistituzionali del personale docente e ricercatore.

3.      Tali procedure, opportunamente verbalizzate, debbono avvenire alla presenza del Direttore Generale o di un suo delegato, di un rappresentante del personale docente e ricercatore e di un rappresentante del personale tecnico amministrativo da nominarsi con apposita determinazione dirigenziale, sentito il Magnifico Rettore.

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