ART. 8 - CANCELLAZIONE DEI DATI

ART. 8 - CANCELLAZIONE DEI DATI

1.    Decorso il termine di conservazione dei dati di cui al precedente art. 7, le immagini registrate devono essere automaticamente cancellate dai relativi supporti, secondo le modalità più efficaci individuate dall’Area dei Servizi Tecnici e di Supporto, in modo tale da rendere inutilizzabili i dati cancellati.

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