ART. 9 - DIVIETO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

ART. 9 - DIVIETO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

1.    Sono vietate la comunicazione e la diffusione delle immagini registrate a soggetti non autorizzati.

2.    In caso di richiesta di accesso o comunicazione dei dati da parte dell’autorità giudiziaria, tale operazione è sempre lecita se necessaria per l’assolvimento di un obbligo di legge.

3.    In caso di raccolta di immagini di fatti concernenti ipotesi di reato, segnalate dalle Autorità competenti, o di eventi rilevanti ai fini della pubblica sicurezza o dell’ordine pubblico, l’Università è tenuta a darne tempestiva comunicazione all’autorità giudiziaria.

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