Art. 2 – Ambito di applicazione

Art. 2 – Ambito di applicazione

1.      Per telelavoro, ai fini del presente Regolamento, si intende la prestazione lavorativa eseguita dal/dalla dipendente presso il proprio domicilio, con il supporto di tecnologie che consentano il collegamento in connessione remota con l’Amministrazione nelle abituali fasce orarie previste dal contratto di lavoro.

La prestazione in telelavoro deve essere, di norma, svolta nell'ambito del territorio nazionale in cui è situata la sede di lavoro del/dalla dipendente.

 

2.    La presentazione della richiesta di telelavoro è di natura volontaria e avviene sulla base di uno specifico progetto presentato dall’interessato e da questi definito congiuntamente al/la Responsabile della struttura di appartenenza, come descritto all’art. 5.

 

3.    È escluso dalla possibilità di effettuare la prestazione lavorativa in telelavoro il personale:

- che riveste il ruolo di Responsabile di unità organizzativa;

- assunto da meno di un anno. 

 

Il personale che abbia sottoscritto l’accordo per lo svolgimento del lavoro in modalità agile è ammesso alla presentazione della domanda di telelavoro e qualora si collochi utilmente in graduatoria dovrà optare tra i due istituti (non cumulabili).

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