Art. 3 – Attività espletabili in telelavoro e professionalità interessate

Art. 3 – Attività espletabili in telelavoro e professionalità interessate

1.    L’attività lavorativa può essere eseguita in telelavoro quando:

     le mansioni da svolgere presentino caratteristiche prettamente impiegatizie/amministrative, per cui non sia necessaria la presenza fisica nella sede di lavoro;

     sia possibile utilizzare strumentazioni tecnologiche idonee allo svolgimento dell’attività da remoto che consentano il collegamento con l’amministrazione;

     non sia pregiudicata l’erogazione dei servizi resi dall’Amministrazione nel suo complesso;

     il/la dipendente interessato/a presenti caratteristiche di affidabilità e livello di autonomia tali da non pregiudicare il regolare svolgimento dei compiti da assolvere.

 

2.    Il/La Responsabile di struttura può richiedere, con un preavviso minimo, ove possibile di due giorni lavorativi, la presenza in sede del/la dipendente in qualsiasi momento per esigenze di servizio ovvero per casi di emergenza.

        Analogamente è previsto il rientro in sede per la partecipazione a giornate di formazione da svolgersi in presenza.

 

3.      Eventuali brevi periodi di interruzione del circuito telematico o fermi macchina dovuti a guasti non imputabili al/la lavoratore/trice saranno considerati utili ai fini del completamento dell’orario di lavoro. In caso di fermi prolungati per cause strutturali, è facoltà dell’amministrazione, sentite le OO.SS./RSU di Ateneo, richiedere il temporaneo rientro del/la lavoratore/trice presso la sede di lavoro.

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