Art. 5 – Progetto di telelavoro
Art. 5 – Progetto di telelavoro1. I progetti di telelavoro sono definiti congiuntamente dal/la dipendente interessato/a e dal Responsabile di struttura. In essi sono definiti:
a) gli obiettivi della prestazione resa in telelavoro;
b) le attività interessate;
c) le strumentazioni tecnologiche utilizzate per lo svolgimento della prestazione lavorativa;
d) la durata del progetto, e il periodo di tempo minimo di esecuzione della prestazione in telelavoro di cui al comma 3, lett. b);
e) l’indirizzo e le caratteristiche della postazione di telelavoro;
f) criteri di verifica della prestazione;
g) le eventuali modifiche organizzative necessarie;
h) i costi ed i benefici;
i) le motivazioni che hanno indotto la richiesta di telelavoro, e la ricorrenza di eventuali condizioni di priorità di cui all’art. 4;
j) criteri di redazione e modalità di condivisione della relazione sull'attività svolta, da eseguirsi almeno mensilmente e da inoltrare al/la Responsabile ed all’ufficio competente.
2. I progetti di telelavoro devono avere una durata minima di 6 mesi e massima di 12 mesi.
3. Il progetto di telelavoro può essere revocato anticipatamente:
a) d’ufficio, per motivate esigenze di servizio, della struttura di afferenza e/o dell’Amministrazione, con un preavviso di almeno 15 giorni;
b) su richiesta del/della dipendente, per gravi e comprovati motivi personali sopravvenuti, trascorso un congruo periodo di tempo fissato dal progetto di telelavoro;
c) qualora il/la dipendente, senza la dovuta giustificazione, interrompa il lavoro in remoto e non presenti la documentazione relativa all’attività svolta; in tale ipotesi questi decade dal progetto e dai diritti ad esso connessi.
4. Del progetto fa parte integrante l’”Informativa sulla salute e sicurezza”, nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto in ambienti diversi da quelli universitari, reperibile alla pagina intranet: Personale t.a. /Presenze-assenze/lavoro agile.