Art. 7 – Postazioni di telelavoro

Art. 7 – Postazioni di telelavoro

1.    L’Università fornisce in comodato d’uso un computer portatile e una connessione dati per il periodo di telelavoro. Le installazioni e la manutenzione delle attrezzature fornite sono a carico dell’Università e il/la dipendente in telelavoro dovrà garantire l’eventuale accesso ai locali agli addetti alla manutenzione e ai tecnici informatici.

2.    La postazione di telelavoro, ovvero l’insieme di apparecchiature tecnologiche che consentono lo svolgimento della prestazione lavorativa, dovrà essere adibita in un locale idoneo e conforme alle normative vigenti. La conformità dei locali, delle attrezzature utilizzate e le caratteristiche della postazione di lavoro saranno autocertificate dal/dalla dipendente in telelavoro, allegando documentazione fotografica relativa alla postazione allestita.

La documentazione sarà verificata dal Servizio di Prevenzione e Protezione che potrà eventualmente effettuare un sopralluogo del locale individuato come postazione di telelavoro, con modalità concordate.

3.    La postazione informatica fornita dall’Ateneo deve essere utilizzata esclusivamente per le attività inerenti al rapporto di lavoro.

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