Art. 8 – Sicurezza e ambiente di lavoro

Art. 8 – Sicurezza e ambiente di lavoro

1.    Al fine di garantire la salute e la sicurezza del/della lavoratore/lavoratrice che svolge la prestazione in telelavoro, è disponibile l’informativa scritta (“Informativa sulla salute e sicurezza”), a cura del Servizio di Prevenzione e Protezione, nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro, di cui il dipendente si impegna a rispettare le previsioni.

2.     Resta fermo che l’Amministrazione non risponde degli infortuni verificatisi per mancata diligenza del/della lavoratore/lavoratrice nella scelta di un ambiente non compatibile con quanto indicato nell’informativa e che le conseguenze di azioni svolte dal/dalla lavoratore/lavoratrice con dolo o negligenza in materia di sicurezza rientrano nelle responsabilità del/della lavoratore/lavoratrice.

3.   Resta ferma la responsabilità dell’Ateneo, quale datore di lavoro, derivante dagli obblighi generali di vigilanza sanciti dalle norme di legge.

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