Art. 9 – Utilizzo del software, e salvaguardia dei dati, diligenza e riservatezza

Art. 9 – Utilizzo del software, e salvaguardia dei dati, diligenza e riservatezza

1.    Il/La dipendente è tenuto ad utilizzare il software che gli è stato fornito, applicare le misure di sicurezza informatica e salvaguardare i dati secondo i principi stabiliti dal D.Lgs. 101/2018 e s.m.i., contenente il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, nonché nel rispetto delle disposizioni regolamentari sull’uso della strumentazione informatica adottate dall’Amministrazione.

2.   Per quanto concerne le modalità di verifica dell'adempimento della prestazione lavorativa, l’interessato/a è tenuto/a ad osservare le istruzioni impartite dai competenti uffici, relativamente alle funzionalità informatiche rivolte al monitoraggio in tempo reale delle attività da remoto.

      Delle modalità di tale controllo sarà fornita adeguata informativa, anche in ossequio alla normativa vigente.

3.   Il/La dipendente è altresì tenuto/a al rispetto del Codice etico e di comportamento dell’Ateneo, a prestare la sua attività con diligenza, ad assicurare assoluta riservatezza sul lavoro affidatogli/le e su tutte le informazioni contenute nelle banche dati e ad attenersi alle istruzioni ricevute dal/dalla Responsabile relativamente all’esecuzione del lavoro.

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