Art. 13 – Norme transitorie e finali

Art. 13 – Norme transitorie e finali

1.    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo dalla pubblicazione del decreto di emanazione nell’Albo di Ateneo.

2.       La presente disciplina viene applicata in via sperimentale; l’impatto della misura organizzativa adottata sarà oggetto di monitoraggio e ri-valutazione all’esito del primo anno di applicazione, anche in vista della prossima sottoscrizione del CCNL di Comparto, che ne potrebbe rivedere i contenuti.

 

3.    Per quanto attiene agli aspetti assicurativi e previdenziali e per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia a quanto prescritto dalla normativa vigente.

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