Art. 13 – Norme transitorie e finali
Art. 13 – Norme transitorie e finali1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo dalla pubblicazione del decreto di emanazione nell’Albo di Ateneo.
2. La presente disciplina viene applicata in via sperimentale; l’impatto della misura organizzativa adottata sarà oggetto di monitoraggio e ri-valutazione all’esito del primo anno di applicazione, anche in vista della prossima sottoscrizione del CCNL di Comparto, che ne potrebbe rivedere i contenuti.
3. Per quanto attiene agli aspetti assicurativi e previdenziali e per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia a quanto prescritto dalla normativa vigente.