Art. 8 - Servizi

Art. 8 - Servizi

In ogni biblioteca sono garantiti di norma i seguenti servizi:

a)    sviluppo, gestione e conservazione delle collezioni bibliografiche;

b)    trattamento biblioteconomico della produzione scientifica delle strutture di riferimento;

c)    consultazione e prestito;

d)    prestito interbibliotecario e fornitura di documenti;

e)    informazione e consulenza bibliografica e documentale;

f)     formazione dell’utenza.

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