Titolo III – Responsabilità e organi

Titolo III – Responsabilità e organi 8861

Art. 15 - Responsabilità

Art. 15 - Responsabilità

 

Gli incarichi di responsabilità sono regolati in base alle norme previste dall’Ateneo.

 

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Art. 16 - Biblioteca – responsabilità

Art. 16 - Biblioteca – responsabilità

L’organizzazione e la gestione del Sistema Bibliotecario di Ateneo devono garantire per ogni biblioteca il presidio delle funzioni di seguito elencate:

a)    lo sviluppo delle raccolte bibliografiche, sia in formato cartaceo che elettronico;

b)    la correttezza delle procedure, sia nei servizi di front office che in quelli di back office;

c)    la cura dei rapporti con il personale, anche non strutturato, in servizio;

d)    l’attenzione ai bisogni dell’utenza;

e)    il collegamento con le strutture scientifiche, didattiche e assistenziali di riferimento;

f)     la tutela dei beni mobili;

g)    la raccolta dei dati sui servizi offerti, in base a quanto previsto annualmente per la misurazione e valutazione delle biblioteche;

h)    la gestione della sicurezza in base alle norme vigenti e alle regole dell’Ateneo.

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Art. 17 - Sistema Bibliotecario di Ateneo - responsabilità

Art. 17 - Sistema Bibliotecario di Ateneo - responsabilità

L’organizzazione e la gestione del Sistema Bibliotecario di Ateneo devono garantire:

a)    la suddivisione e la gestione delle risorse umane e del budget in modo adeguato alle necessità delle diverse strutture;

b)    il coordinamento delle attività e dei servizi delle biblioteche;

c)    il collegamento con tutte le strutture scientifiche e didattiche;

d)    l’aggiornamento periodico / annuale degli allegati al regolamento, che vengono pubblicati su web.

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Art. 18 - Organi di indirizzo

Art. 18 - Organi di indirizzo

Gli indirizzi scientifici, la distribuzione delle risorse e la politica di sviluppo dei servizi bibliotecari per la ricerca e la didattica saranno definiti secondo le modalità previste nello Statuto, nei regolamenti dell’Ateneo e nelle specifiche convenzioni.

Le biblioteche possono istituire delle commissioni con funzioni consultive.

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