Art. 16 - Biblioteca – responsabilità

Art. 16 - Biblioteca – responsabilità

L’organizzazione e la gestione del Sistema Bibliotecario di Ateneo devono garantire per ogni biblioteca il presidio delle funzioni di seguito elencate:

a)    lo sviluppo delle raccolte bibliografiche, sia in formato cartaceo che elettronico;

b)    la correttezza delle procedure, sia nei servizi di front office che in quelli di back office;

c)    la cura dei rapporti con il personale, anche non strutturato, in servizio;

d)    l’attenzione ai bisogni dell’utenza;

e)    il collegamento con le strutture scientifiche, didattiche e assistenziali di riferimento;

f)     la tutela dei beni mobili;

g)    la raccolta dei dati sui servizi offerti, in base a quanto previsto annualmente per la misurazione e valutazione delle biblioteche;

h)    la gestione della sicurezza in base alle norme vigenti e alle regole dell’Ateneo.

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