Art. 18 - Organi di indirizzo

Art. 18 - Organi di indirizzo

Gli indirizzi scientifici, la distribuzione delle risorse e la politica di sviluppo dei servizi bibliotecari per la ricerca e la didattica saranno definiti secondo le modalità previste nello Statuto, nei regolamenti dell’Ateneo e nelle specifiche convenzioni.

Le biblioteche possono istituire delle commissioni con funzioni consultive.

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