Art. 18 - Organi di indirizzo
Art. 18 - Organi di indirizzoGli indirizzi scientifici, la distribuzione delle risorse e la politica di sviluppo dei servizi bibliotecari per la ricerca e la didattica saranno definiti secondo le modalità previste nello Statuto, nei regolamenti dell’Ateneo e nelle specifiche convenzioni.
Le biblioteche possono istituire delle commissioni con funzioni consultive.