Art. 2 – Permessi retribuiti

Art. 2 – Permessi retribuiti

2.1. I permessi sono concessi nella misura massima di 150 ore individuali per ciascun anno solare e i fruitori non devono superare contemporaneamente il limite massimo del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato all’inizio di ogni anno, con arrotondamento all’unità superiore. Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale le ore di permesso sono assegnate in misura proporzionale alla prestazione lavorativa.

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