Art. 4 – Graduatoria e criteri

Art. 4 – Graduatoria e criteri

4.1. La graduatoria viene redatta sulla base delle domande presentate. Nel caso in cui il loro numero superi il contingente massimo previsto, i permessi vengono concessi seguendo il seguente ordine di priorità, rispetto al titolo di studio per il quale vengono richiesti:

- Scuola secondaria di l grado (scuola media inferiore);

- Scuola secondaria di ll grado (scuola media superiore);

- Attestati di qualifica professionale;

- Laurea triennale, Laurea Magistrale a ciclo unico e Laurea vecchio ordinamento;

- Laurea specialistica e Laurea Magistrale;

- Master di primo livello;

- Master di secondo livello, scuola di specializzazione, Dottorato di ricerca;

- Altri corsi organizzati da strutture pubbliche o private abilitate al rilascio di attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico (es. percorso formativo 24 CFU);

- Corso di studi per il conseguimento di titoli di studio dello stesso livello di quello già posseduto o di quello inferiore;

4.2. A parità di condizioni, i permessi sono accordati nel seguente ordine di precedenze, ai/alle dipendenti:

- che frequentano l’ultimo anno di corso di studi;

- che frequentano il penultimo anno di corso, e successivamente quelli che frequentano gli anni ancora anteriori;

-che frequentano corsi universitari o post-universitari iscritti fuori corso. In questo caso la precedenza sarà accordata al personale iscritto fuori corso da un numero minore di anni.

In caso di ulteriore parità di condizione, i permessi sono accordati secondo le seguenti precedenze ai/alle dipendenti che:

-abbiano usufruito di un minor numero di volte del beneficio in oggetto;

-con il miglior rapporto tra esami/crediti sostenuti rispetto agli esami/crediti previsti dall’ordinamento didattico

-secondo l’ordine crescente di età;

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