Articolo 5. Concessione dell’accreditamento

Articolo 5. Concessione dell’accreditamento

1. L’accreditamento viene concesso dal Rettore, su delibera del Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico, previo parere favorevole della Commissione Spin Off, entro novanta (90) giorni dalla presentazione dell’istanza, in riferimento ai seguenti requisiti:

a) Presenza nella compagine sociale di almeno uno dei soggetti di cui all’Articolo 1 comma 2;

b) Innovatività del prodotto/servizio;

c) Effettive possibilità di valorizzazione del prodotto/servizio e definite prospettive di sviluppo e consolidamento;

d) Efficacia delle politiche di industrializzazione/commercializzazione del prodotto/servizio;

e) Sostenibilità economico-finanziaria a breve e medio termine;

f) Capacità competitiva della start up;

g) Adeguatezza della ripartizione delle funzioni e responsabilità delle risorse umane, nonché delle competenze tecniche e manageriali;

h) Congruità del modello tecnico organizzativo adottato per la gestione delle attività di produzione e commercializzazione;

i) Possesso della proprietà intellettuale;

j) Rapporti con il sistema della ricerca e con il mondo industriale;

k) Conformità del progetto imprenditoriale e della start up alle norme e ai principi etici stabiliti dall’Università (il “Codice Etico e di Comportamento” dell’Università degli Studi di Trieste è reperibile al seguente link: https://web.units.it/normativa/regolamenti/regolamento-41991).

2. In caso di mancato accoglimento della richiesta, il Rettore, anche tramite la Commissione Spin off, ne esplicita le motivazioni. Le proposte che non hanno ottenuto l’accreditamento non possono essere ripresentate, se non alle condizioni minime essenziali eventualmente indicate dalla Commissione Spin off in sede di respingimento.

8861