Articolo 13 – Riserva transitoria di risorse per contratti di RTT
Articolo 13 – Riserva transitoria di risorse per contratti di RTT
1. Fino al 31 dicembre 2026, una quota non inferiore al 25 per cento delle risorse destinate alla stipula dei contratti di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c (RTT), sono riservate:
- ai soggetti che sono, o sono stati, per una durata non inferiore a un anno, titolari di contratti da ricercatore a tempo determinato, di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a (RTDa);
- o ai soggetti che sono stati, per una durata complessiva non inferiore a tre anni, titolari di uno o più assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della l. n. 240/2010 (testo previgente l. n. 79/2022).