CAPO II – ACCESSO CIVICO SEMPLICE
CAPO II – ACCESSO CIVICO SEMPLICE 8861Art. 9 – Ambito di applicazione e presentazione della richiesta di accesso
Art. 9 – Ambito di applicazione e presentazione della richiesta di accesso1. Il diritto di accesso civico è il diritto di chiunque, senza necessità di motivazione e gratuitamente, di accedere ai dati e ai documenti detenuti dall’Università per i quali sia obbligatoria la pubblicazione ai sensi dell’art. 5, comma 1, del D.lgs n. 33/2013, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” dell’Università.
2. La richiesta identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti, è redatta in forma scritta e sottoscritta, anche utilizzando il modulo pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente e può essere recapitata:
a) a mano all’Ufficio Gestione sistema documentale dell’Università di Trieste in piazzale Europa 1;
b) tramite il sistema postale;
c) mediante posta elettronica certificata, all’indirizzo PEC di Ateneo, allegando un documento di identità;
d) mediante posta elettronica ordinaria, all’indirizzo del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, allegando un documento di identità.
Art. 10 – Istruttoria, poteri sostitutivi ed esiti
Art. 10 – Istruttoria, poteri sostitutivi ed esiti1. Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, ricevuta la richiesta, verifica la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione e, in caso positivo, provvede alla pubblicazione dei documenti o informazioni oggetto della richiesta entro il termine di trenta giorni, dandone successiva comunicazione alla persona richiedente.
2. Ove nell’istanza non siano sufficientemente identificati i documenti, le informazioni o i dati da pubblicare, il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ne dà comunicazione al richiedente disponendo il completamento dell’istanza entro un termine di dieci giorni. In tal caso il termine di conclusione del procedimento inizia nuovamente a decorrere dal momento in cui il richiedente provvede all’integrazione. Nel caso in cui il richiedente non provveda all’integrazione, l’istanza si intende respinta.
3. In caso di inerzia, ritardo, omessa pubblicazione o mancata comunicazione, il richiedente può ricorrere al Direttore Generaleche conclude il procedimento entro il termine di quindici giorni.
4. A fronte dell’inerzia del Direttore Generale la persona richiedente può ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei termini di legge.