TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI

TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI 8861

Art. 14 – Registro degli accessi

Art. 14 – Registro degli accessi

1. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza tiene un registro delle istanze di accesso.

2. Nel registro confluiscono le richieste di accesso riconducibili alle diverse forme previste dall’ordinamento: accesso civico semplice di cui al Capo II del presente Regolamento, accesso civico generalizzato di cui al Capo III del presente Regolamento e accesso documentale.

Il registro contiene l’elenco delle richieste con indicazione dell’oggetto, della data e dell’esito.

3. Ai sensi dell’articolo 7, comma 3, del D. lgs. n. 33/2013, il registro è pubblicato, oscurando i dati personali e mantenendone l’aggiornamento.

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Art. 15 - Costi di riproduzione per il rilascio di copie, diritti di ricerca e di visura

Art. 15 - Costi di riproduzione per il rilascio di copie, diritti di ricerca e di visura

1. Per dare adempimento a quanto previsto dall’art. 25 comma 1 della legge 241/90[1] il tariffario relativo ai costi di riproduzione dei documenti è determinato periodicamente con delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Università ed è pubblicato nella Sezione “Amministrazione Trasparente” accanto al presente regolamento.



[1] Art. 25 comma 1 della legge 241/90. “il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L’esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura”

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Art. 16 – Abrogazione di norme previgenti

Art. 16 – Abrogazione di norme previgenti

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il Capo IV, artt. da 13 a 20, del Regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990 n. 241 in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso agli atti, adottato con D.R. 1392/2013.

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Art. 17- Entrata in vigore del regolamento e forme di pubblicità

Art. 17- Entrata in vigore del regolamento e forme di pubblicità

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data del decreto rettorale di emanazione e sarà pubblicato all’albo on line dell’Università.

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