1. Premesse e inquadramento normativo
1. Premesse e inquadramento normativoIl sistema nazionale di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (AML/CFT), in coerenza con quanto stabilito dalle Raccomandazioni del GAFI (Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale) e dalle direttive europee, si fonda sul c.d. risk-based approach, sul presupposto che il rischio di realizzazione dei predetti reati non sia lo stesso in ogni caso, ma vari a seconda della realtà operativa del soggetto obbligato e debba essere mitigato attraverso processi decisionali basati su evidenze fattuali.
Si deve quindi valutare il rischio in concreto e predisporre adeguati presìdi organizzativi, da modulare alla luce della normativa primaria e secondaria in materia, della specificità dell’attività svolta dai destinatari degli obblighi di prevenzione e delle loro dimensioni organizzative, per assicurare un corretto adempimento degli obblighi normativi e un efficace governo dei rischi.
Sulla base della disciplina vigente, le attività di analisi e valutazione del rischio sono svolte su tre livelli: sovranazionale; nazionale e da parte di ciascun soggetto obbligato.
Alle amministrazioni pubbliche viene richiesto (art. 10, comma 3, del decreto legislativo 231/2007) di adottare procedure interne, proporzionate alle proprie dimensioni organizzative e operative, idonee a valutare il livello di esposizione al rischio e di indicare le misure necessarie a mitigarlo. Il comma 4 prevede e disciplina il dovere di comunicare alla UIF (Unità di Informazione Finanziaria) dati e informazioni concernenti le operazioni sospette, a prescindere dalla rilevanza e dall’importo, di cui vengano a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale, per consentire lo svolgimento di analisi finanziarie mirate a far emergere fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Infine, in base al comma 5, le pubbliche amministrazioni devono adottare, nel quadro dei programmi di formazione continua del personale (realizzati ex art. 3 del d.lgs. 1° dicembre 2009, n. 178), misure idonee ad assicurare il riconoscimento, da parte dei propri dipendenti, delle fattispecie da comunicare alla UIF.
A questo riguardo, si consiglia di prevedere e far inserire negli accordi apposita clausola in base alla quale: “Le Parti assicurano la tracciabilità dei flussi finanziari al fine di prevenire infiltrazioni criminali, in conformità a quanto previsto dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Tracciabilità dei flussi finanziari), nonché dalle circolari applicative”.
Nel PIAO 2023/2025 l’Ateneo ha previsto, fra gli obiettivi operativi, ricompresi nell’obiettivo strategico “Garantire trasparenza e integrità dell’azione amministrativa”, l’avvio delle attività di attuazione di quanto previsto dall’art. 10 del D.lgs. 231/2007 e l’offerta di una specifica formazione in materia.
Le presenti Linee guida sono state redatte in applicazione e per il perseguimento dei fini della citata normativa e definiscono l’organizzazione e le procedure dell’Ateneo per l’adempimento degli obblighi di comunicazione all’UIF secondo quanto previsto dalle Istruzioni UIF del 23 aprile 2018, attuative dell’art. 10 del D.lgs. 231/2007.