8. Tutela del segnalante
8. Tutela del segnalanteL’identità delle persone coinvolte nell’iter di identificazione, valutazione e segnalazione delle operazioni sospette e il relativo contenuto sono coperti dalla massima riservatezza e i responsabili del trattamento adottano tutte le misure previste dalle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.
Al fine di garantire l’efficacia e riservatezza nella gestione delle informazioni, l’UIF considera il Gestore e la struttura organizzativa indicata nel sistema on-line come unico interlocutore per tutte le comunicazioni e i conseguenti approfondimenti.
Tutto il personale dell’Ateneo coinvolto è tenuto a mantenere la riservatezza evitando la diffusione di informazioni all’esterno della sfera lavorativa dell’Ateneo.
L’identità del segnalante può essere rivelata solo in virtù di un provvedimento motivato dell’Autorità giudiziaria che la ritenga indispensabile ai fini dell’accertamento dei reati in argomento.