Art. 4 – Attività espletabili in modalità agile

Art. 4 – Attività espletabili in modalità agile

1.La prestazione lavorativa può essere eseguita in modalità agile quando sussistano le seguenti condizioni:

a)possibilità di delocalizzare, almeno in parte, le attività assegnate alla/al dipendente, senza che sia necessaria la sua costante presenza fisica nella sede di lavoro o sia necessaria una relazione costante con la/il propria/o Responsabile o con le/i colleghe/i;

b)possibilità di utilizzare strumentazioni tecnologiche idonee allo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori della sede di lavoro;

c)possibilità di svolgimento in relativa autonomia operativa e organizzativa nel rispetto degli obiettivi prefissati;

d)possibilità di monitorare e valutare i risultati delle attività assegnate rispetto agli obiettivi programmati.

 

2.Sono escluse dal novero delle attività in modalità lavoro agile quelle che richiedono lo svolgimento di prestazioni da svolgere su turni, o quotidianamente e necessariamente presso specifiche strutture di erogazione dei servizi ovvero che richiedono l’utilizzo costante di strumentazioni non remotizzabili (cd. “attività indifferibili”), ove non utilmente applicabile il principio di rotazione delle/dei dipendenti, quali, a titolo esemplificativo:

a)persone operanti presso sportelli incaricati del ricevimento del pubblico in sola presenza;

b)attività tecniche di laboratorio per le quali è necessario l’utilizzo di macchine o strumentazioni presenti in sede;

c)attività tecniche che implicano la costante presenza presso le sedi dell’Ateneo (es. sopralluoghi, interventi tecnici);

d)attività di portierato.

 

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