Art. 6 – Condizioni di particolare tutela.

Art. 6 – Condizioni di particolare tutela.

1.Sarà in ogni caso riconosciuto il diritto all'accesso al lavoro agile alle lavoratrici e ai lavoratori di cui all'art.18, co. 3 bis, L. n. 81/2017, così come modificato dal D.Lgs. 30 giugno 2022, n. 105; anche attraverso l’assegnazione di mansioni dello stesso livello di inquadramento contrattuale diverse da quelle abituali.

2.In ordine alla scelta delle giornate da svolgere in modalità agile, la/il Responsabile potrà riconoscere prioritarie, tra le domande dei collaboratori, le seguenti condizioni: 

a)con figli fino a 12 anni di età;

b)nel caso di figli in condizioni di disabilità grave, senza alcun limite di età (ai sensi dell'articolo 3, comma 3, Legge n. 104/1992);

c)con disabilità in situazione di gravità accertata (ai sensi dell'articolo 3, comma 3, Legge n. 104/1992);

d)che siano caregiver (assistente familiare) secondo le disposizioni di cui all’art. 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

e)esigenze di cura di figlie/i minori o minori in affido dai 12 ai 14 anni compiuti;

f)presenza nel nucleo familiare di figlie/i minori anche in affido oltre i 14 anni;

g)certificazione di invalidità della/del lavoratrice/lavoratore maggiore o uguale al 34%;

h)dipendente affetta/o da patologia cronica e/o altra condizione clinica che comporti una temporanea difficoltà a svolgere la prestazione lavorativa in presenza, attestata da specifica certificazione medica;

i)lavoratrici/lavoratori che fruiscono dei congedi in favore delle vittime di violenza di genere di cui all’articolo 24, decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, in quanto inserite nei percorsi di protezione;

l)lavoratrici in stato di gravidanza;

m)alle lavoratrici e ai lavoratori inseriti in un progetto terapeutico di recupero e riabilitazione predisposto dalle strutture sanitarie di riferimento ai sensi dell’art. 40, CCNL 16.10.2008, nell’ambito delle modalità di esecuzione del progetto stesso.

n)distanza tra l’abitazione della/del dipendente e la sede di lavoro, oltre 35 km;

3.I requisiti dei punti 1 e 2 devono essere comprovati e posseduti al momento della presentazione della domanda e persistere al momento dell’avvio al lavoro agile. 

In caso cessi l’esistenza dei requisiti, il lavoratore è tenuto a darne informazione alla/al propria/o Responsabile ed all’Ufficio competente, per un eventuale riesame delle giornate prescelte, a favore di altri colleghi che possano trovarsi nelle condizioni di particolare tutela.

4.In caso di figlie/i adottive/i o di minori in affido, per “età” non sarà presa in considerazione l’età anagrafica, bensì il numero di anni dall’ingresso in famiglia della/del minore.

 

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