Art. 8 – Recesso dall’accordo
Art. 8 – Recesso dall’accordo1.In caso di accordo a tempo indeterminato, la/Il dipendente e l’Amministrazione possono interrompere l’accordo prima della sua naturale scadenza, con specifica motivazione e preavviso non inferiore a 45 giorni.
2.Nel caso di lavoratrice/lavoratore agile disabile ai sensi dell’articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, il termine del preavviso del recesso da parte dell’Amministrazione non può essere inferiore a 90 giorni, al fine di consentire un’adeguata riorganizzazione dei percorsi di lavoro rispetto alle esigenze di vita e di cura della/del lavoratrice/lavoratore.
3.In caso di giustificato motivo, le parti possono recedere senza preavviso in caso di accordo a tempo indeterminato e prima del termine naturale nel caso di accordo a tempo determinato.
4.L'Amministrazione può recedere per giustificato motivo dall'accordo individuale di lavoro agile qualora si verifichino gravi incompatibilità di carattere produttivo e organizzativo ovvero in caso di comportamenti della/del dipendente contrari alle disposizioni dell’accordo individuale ed alla normativa di riferimento o comunque non conformi agli obblighi generali di buona fede e correttezza, ivi compreso l’utilizzo sistematico di ferie ed altri permessi nei soli giorni in cui l’attività lavorativa deve essere resa in sede. È fatto salvo in ogni caso il potere disciplinare del Datore di lavoro.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituiscono ipotesi di giustificato motivo per il recesso dall’accordo individuale di lavoro agile: il venir meno delle condizioni che consentono alla/al lavoratrice/lavoratore agile il rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro; l'inosservanza degli obblighi connessi all'espletamento dell'attività in modalità agile indicati nell'accordo individuale; il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti con valutazione negativa; la reiterata mancata risposta telefonica o alle altre modalità (es. mail, Teams ecc..) nelle fasce di contattabilità senza adeguata motivazione; l’evidente impossibilità di svolgimento in autonomia dell’attività assegnata; sopravvenute ed oggettive esigenze organizzative e produttive; inadempimenti della/del dipendente (ad esempio, inadempienza nella rendicontazione della prestazione lavorativa); motivate esigenze personali della/del dipendente.
5.Nel caso di trasferimento presso altra struttura o a seguito di cambiamento di mansioni (es. cambiamento di categoria), l'eventuale prosecuzione della prestazione in modalità di lavoro agile sarà condizionata dalle attività da svolgere nella nuova struttura o dalle nuove mansioni affidate e richiederà la sottoscrizione di un nuovo accordo individuale o di un’integrazione allo stesso.