Art. 10 – Modalità di verifica, monitoraggio e valutazione dell’attività svolta

Art. 10 – Modalità di verifica, monitoraggio e valutazione dell’attività svolta

1.Il lavoro agile non modifica il potere direttivo e di controllo della/del Responsabile, che è esercitato con modalità analoghe a quelle applicate con riferimento alla prestazione resa presso la sede di lavoro. Il potere di controllo sulla prestazione resa al di fuori della sede di lavoro si espliciterà, di massima, attraverso la verifica dei risultati ottenuti.

2.Ai fini del monitoraggio e della valutazione della prestazione resa all’esterno dei locali dell’Università dalla/dal dipendente collocato in regime di lavoro agile, sono previste le seguenti modalità di verifica: 

a)rendicontazione periodica delle attività svolte in tale modalità, secondo quanto concordato con la/il propria/o Responsabile;

b)contattabilità nella fascia di reperibilità concordata;

c)sistema di monitoraggio predisposto dalla/dal Responsabile, in itinere ed ex post, al fine di verificare costantemente i risultati conseguiti attraverso la prestazione lavorativa svolta a domicilio, compreso il raggiungimento degli obiettivi programmati legati alla performance organizzativa e il suo riflesso sull’efficacia e sull’efficienza dell’azione amministrativa.

3.Qualora la/il lavoratrice/lavoratore non risulti reperibile negli orari prestabiliti senza una comprovata giustificazione, ovvero la rendicontazione non dia conto di risultati soddisfacenti l’Amministrazione valuterà la possibilità di recedere dall’accordo secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

4.Il lavoro agile dovrà consentire il mantenimento del medesimo livello quali-quantitativo di prestazione e di risultati che si sarebbe conseguito presso la sede di lavoro. 

5.La definizione degli obiettivi ed i relativi risultati attesi devono essere coerenti con i Sistemi di misurazione dei risultati utilizzati dall’Ateneo. La/Il Responsabile, in coerenza con gli obiettivi e i criteri per la valutazione dei risultati, monitora e verifica le prestazioni rese in modalità agile da un punto di vista sia quantitativo sia qualitativo, secondo una periodicità che tiene conto della natura delle attività svolte dal dipendente, in coerenza con i princìpi del Sistema di misurazione e valutazione della performance adottato dall’Amministrazione.

6.In riferimento alla valutazione delle performance, l’esecuzione della prestazione lavorativa in modalità agile non comporta alcuna differenziazione rispetto allo svolgimento in modalità tradizionale. 

 

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