Art. 14 - Utilizzo del software, e salvaguardia dei dati, diligenza e riservatezza
Art. 14 - Utilizzo del software, e salvaguardia dei dati, diligenza e riservatezza1.La/Il dipendente è tenuta/o ad utilizzare il software che le/gli è stato fornito, applicare le misure di sicurezza informatica e salvaguardare i dati secondo i principi stabiliti dal D.Lgs. 101/2018 e s.m.i., contenente il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, nonché nel rispetto delle disposizioni regolamentari sull’uso della strumentazione informatica adottate dall’Amministrazione.
2.La/Il dipendente è tenuto al rispetto del Codice etico e di comportamento dell’Ateneo, a prestare la sua attività con diligenza, ad assicurare assoluta riservatezza sul lavoro affidatole/gli e su tutte le informazioni contenute nelle banche dati e ad attenersi alle istruzioni ricevute dalla/dal Responsabile relativamente all’esecuzione del lavoro.