Art. 34 - Riconoscimento accademico del titolo estero di Dottorato di Ricerca

Art. 34 - Riconoscimento accademico del titolo estero di Dottorato di Ricerca

1.    La richiesta di riconoscimento accademico del titolo di dottore di ricerca conseguito all’estero è finalizzata a ottenere il titolo finale italiano di medesima natura, cioè avente valore legale nell’ordinamento italiano. L’equipollenza prevede la verifica dettagliata della corrispondenza di livello e contenuti tra titolo estero e titolo italiano. Il titolo estero riconosciuto equipollente ha lo stesso valore legale del titolo italiano corrispondente di Dottorato di Ricerca.

2.    Ai fini del riconoscimento, il titolo estero deve:

a)  essere titolo ufficiale di dottorato, corrispondente al terzo livello del sistema estero di riferimento, rilasciato da una istituzione ufficiale, accreditata e/o riconosciuta del sistema estero;

b)  conferire i medesimi diritti accademici nel sistema estero di riferimento;

c)  presentare i medesimi elementi del titolo italiano corrispondente in termini disciplinari, natura di ricerca, durata e modalità di ottenimento;

d)  essere comparabile, sia per tipologia che per ambito disciplinare, con un titolo rilasciato da uno dei Corsi di Dottorato attivati dall’Ateneo, a condizione che tale Corso sia giunto a conclusione almeno del primo triennio dalla sua istituzione.

Tali condizioni valgono per tutti gli studenti con titolo estero di dottorato, indipendentemente dalla loro cittadinanza e dal Paese che lo ha rilasciato.

3.    La procedura per il riconoscimento è effettuata in armonia con le Linee Guida per il riconoscimento accademico dei titoli esteri di Dottorato di Ricerca in Italia emanate dal CIMEA - Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche diramate con nota del M.U.R. n. 3327 dell’8 luglio 2022 in materia di riconoscimento accademico dei dottorati di ricerca conseguiti all’estero, in esecuzione della legge 148/2002. In particolare, la procedura prevede, in conformità con quanto approvato al riguardo dal Consiglio di Amministrazione dell’Università:

a)  la preliminare verifica amministrativa concernente la documentazione a supporto della domanda di riconoscimento, secondo le Linee Guida approvate dagli organi di governo;

b)  la successiva valutazione del Collegio dei docenti che tiene conto del percorso dottorale di formazione e di ricerca svolto all’estero e della sua coerenza con il dottorato di ricerca per il quale si richiede il riconoscimento.

4.    La valutazione porta a uno dei seguenti esiti:

a)  il rilascio diretto del corrispondente titolo italiano di Dottorato di Ricerca in caso di valutazione positiva;

b)  il diniego al riconoscimento del titolo estero in caso di valutazione negativa.

5.    In caso di esito positivo della valutazione, il procedimento si conclude con l’adozione di un provvedimento rettorale di riconoscimento del titolo.

6.    Per la verifica dei requisiti di equipollenza è richiesto, indipendentemente dall’esito della domanda, il pagamento di un’indennità.

7.    Se la richiesta di riconoscimento ottiene parere favorevole, è richiesto inoltre il pagamento di un’indennità di equipollenza.

8.    Gli importi delle indennità sono definiti ogni anno dal Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo.

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