Art. 2 – Programmazione
Art. 2 – ProgrammazioneIl numero massimo delle procedure da programmare nell’ambito del Piano triennale del fabbisogno del personale è correlato al numero di posizioni disponibili ed è stabilito dalla normativa e, in particolare, dall’art. 52, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001 come recepito dal CCNL Comparto Istruzione e Ricerca, fatta salva la rimodulazione della numerosità in ragione dell’effettiva quantità dei reclutamenti di pari area attuati su base annua.