Art. 4 – Criteri per lo svolgimento delle procedure
Art. 4 – Criteri per lo svolgimento delle procedure1. La procedura valutativa è per titoli e colloquio.
2. I criteri per l’effettuazione delle procedure riguardano i seguenti fattori di valutazione, a ciascuno dei quali deve essere attribuito un peso percentuale non inferiore al 25%:
esperienza maturata nell’area di provenienza – peso 25%
titolo di studio – peso 25%
competenze e capacità professionali quali, a titolo esemplificativo, le competenze acquisite attraverso percorsi formativi, le competenze certificate (es. competenze informatiche o linguistiche), le competenze acquisite nei contesti lavorativi, le abilitazioni professionali – peso 25%
colloquio rivolto a verificare le conoscenze e le capacità dei candidati – peso 25%.