Art. 9 – Esito procedura e graduatorie di merito
Art. 9 – Esito procedura e graduatorie di merito1.Il punteggio complessivo è dato dalla somma dei punteggi conseguiti, rispettivamente, nel colloquio e nella valutazione dei titoli.
2. Con decreto del Direttore generale vengono approvati gli atti delle selezioni, le graduatorie di merito e vengono dichiarati i vincitori.
3. A parità di merito si applicano, nell’ordine, i seguenti criteri:
il punteggio più alto riportato nel colloquio;
la preferenza nei confronti del candidato con maggiore anzianità nell’area, al netto del periodo necessario per l’accesso alla procedura selettiva;
la preferenza nei confronti del candidato del genere meno rappresentato nell’area e settore posto a concorso.