Articolo 1 Finalità e ambito di applicazione
Articolo 1 Finalità e ambito di applicazione
1. In attuazione di quanto previsto dagli articoli 6 e 8 legge 30 dicembre 2010 n. 240, il presente Regolamento definisce i criteri e disciplina i procedimenti di valutazione dell’attività istituzionale dei
professori e dei ricercatori di ruolo dell’Università degli Studi Trieste.
2. La valutazione dei professori e dei ricercatori è funzionale, sia alla partecipazione alle commissioni di abilitazione, di selezione e di progressione di carriera del personale accademico, nonché agli organi di valutazione dei progetti di ricerca, secondo quanto previsto dall’art. 4, sia all’attribuzione degli scatti stipendiali, secondo quanto previsto dall’art. 5.
2-bis. La valutazione positiva dei professori e dei ricercatori è inoltre requisito per l’attribuzione di compensi aggiuntivi, secondo quanto disposto dalla relativa regolamentazione di Ateneo.
3. Ai sensi del presente Regolamento:
- per “professori”, s’intendono i professori ordinari e associati;
- per “ricercatori”, s’intendono i ricercatori universitari di ruolo, cioè assunti a tempo indeterminato;
- per “docenti”, s’intendono i professori ordinari e associati, nonché i ricercatori di ruolo.