Articolo 1 Finalità e ambito di applicazione

Articolo 1 Finalità e ambito di applicazione

 

1.         In attuazione di quanto previsto dagli articoli 6 e 8 legge 30 dicembre 2010 n. 240, il presente Regolamento definisce i criteri e disciplina i procedimenti di valutazione dell’attività istituzionale dei

professori e dei ricercatori di ruolo dell’Università degli Studi Trieste.

2.         La valutazione dei professori e dei ricercatori è funzionale, sia alla partecipazione alle commissioni di abilitazione, di selezione e di progressione di carriera del personale accademico, nonché agli organi di valutazione dei progetti di ricerca, secondo quanto previsto dall’art. 4, sia all’attribuzione degli scatti stipendiali, secondo quanto previsto dall’art. 5.

2-bis. La valutazione positiva dei professori e dei ricercatori è inoltre requisito per l’attribuzione di compensi aggiuntivi, secondo quanto disposto dalla relativa regolamentazione di Ateneo.

3.         Ai sensi del presente Regolamento:

- per “professori”, s’intendono i professori ordinari e associati;

- per “ricercatori”, s’intendono i ricercatori universitari di ruolo, cioè assunti a tempo indeterminato;

- per “docenti”, s’intendono i professori ordinari e associati, nonché i ricercatori di ruolo.

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