Articolo 2 Relazione triennale
Articolo 2 Relazione triennale1. Alla conclusione di ciascun anno accademico, i professori e i ricercatori sono tenuti alla presentazione di una relazione triennale sul complesso dell’attività istituzionale svolta, secondo le regole di cui ai commi successivi. La relazione concerne tutti i ruoli di professore o ricercatore, anche a tempo determinato, ricoperti dall’interessato presso l’Università degli Studi di Trieste, anche diversi da quello ricoperto al momento di presentazione della relazione.
2. La relazione triennale viene predisposta tramite apposito applicativo informatico, in virtù dell’acquisizione automatizzata d’informazioni, già presenti a sistema, fra le quali, in particolare, quelle relative a:
a) insegnamenti attribuiti al docente e correlata attività didattica frontale;
b) pubblicazioni censite in ArTs;
c) presenze e assenze nelle adunanze del Consiglio di Dipartimento di afferenza.
3. Le informazioni di cui al comma precedente si riferiscono:
a) con riguardo all’attività didattica: all’anno accademico appena concluso e ai due anni accademici precedenti;
b) con riguardo alle pubblicazioni: all’anno solare in corso al momento della presentazione della relazione e ai due anni solari precedenti;
c) con riguardo alle presenze in Consiglio di Dipartimento: all’anno accademico appena concluso e ai due anni accademici precedenti.
4. Il concetto di anno accademico rilevante sul fronte dell’attività didattica tiene conto dei periodi di riferimento del compito didattico, come definiti dal Regolamento relativo ai compiti didattici istituzionali di professori e ricercatori.
5. Le informazioni acquisite in via automatizzata sono suscettibili di integrazioni da parte del docente interessato, il quale è, altresì, tenuto ad autocertificare l’assolvimento, nei tre anni accademici oggetto della relazione ai sensi del comma 3 lettera a), dei compiti didattici istituzionali, come definiti dal Regolamento relativo ai compiti didattici istituzionali di professori e ricercatori.
6. La relazione triennale, indirizzata al Direttore del Dipartimento, viene presentata, in formato elettronico, mediante apposito applicativo, entro il 31 dicembre di ciascun anno solare.
7. Ai sensi dell’articolo 6 comma 14 legge n. 240 del 2010, in occasione della presentazione della relazione triennale, è facoltà del docente formulare la richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale, per l’ipotesi in cui maturino i relativi requisiti nell’anno accademico in corso al momento della presentazione della relazione.
8. Il Direttore del Dipartimento è tenuto a monitorare l’invio, entro il 31 dicembre di ciascun anno, della relazione triennale da parte dei docenti afferenti al Dipartimento e a verificare che siano presenti le autocertificazioni relative all’assolvimento dei compiti didattici istituzionali, effettuando idonei controlli, anche a campione, in particolare sulle dichiarazioni che non siano state oggetto di precedenti verifiche.
9. Il Direttore, nel mese di gennaio dell’anno successivo, comunica al Consiglio di Dipartimento l’avvenuta presentazione delle relazioni e segnala eventuali omissioni. Il Consiglio è chiamato a una presa d’atto, all’esito della quale la Segreteria del Dipartimento attesta, in apposito applicativo informatico, l’avvenuta presentazione o meno della relazione triennale (corredata delle autocertificazioni, relative all’assolvimento dei compiti didattici istituzionali) da parte dei singoli docenti afferenti al Dipartimento.
10.La presentazione della relazione triennale disciplinata dal presente articolo integra, ad ogni effetto, quanto previsto dagli articoli 18 e 33 d.P.R. 11 luglio 1980 n. 382 e dall’articolo 6 comma 14 legge n. 240 del 2010.