Articolo 3 Valutazione

Articolo 3 Valutazione

1.         I professori e i ricercatori di ruolo dell’Università degli Studi di Trieste sono valutati con cadenza annuale, con procedura avviata d’ufficio nel mese di febbraio di ciascun anno.

2.         La valutazione concerne l’attività didattica, di ricerca e gestionale svolta dal singolo docente. 

3.         Fatte salve specifiche deroghe previste dalla legislazione di settore, la valutazione si svolge applicando i seguenti criteri: 

a) l’attività didattica si considera positiva se, ai sensi dell’articolo 2 comma 9, risulta a sistema l’avvenuta presentazione dell’ultima relazione triennale, corredata della prescritta autocertificazione relativa all’assolvimento dei compiti didattici istituzionali nei tre anni accademici oggetto della relazione medesima; 

b) la valutazione dell’attività di ricerca si considera positiva se, nell’ultima rilevazione disponibile al momento di presentazione della relazione, il docente risulta avere soddisfatto l’Indice di produzione scientifica minima, secondo la definizione CVR, tenendo conto anche delle eventuali ipotesi di esonero parziale o totale; 

c) la valutazione dell’attività gestionale si considera positiva se, in ciascuno dei tre anni accademici oggetto dell’ultima relazione triennale, il docente ha partecipato a più del 50% delle adunanze del Consiglio di Dipartimento a cui è stato convocato in ogni anno. Nel caso di assenze per motivi rilevati in CSA, ai fini dell’integrazione della soglia prevista dal periodo precedente, non si computano le relative convocazioni. La valutazione dell’attività gestionale si considera, altresì, positiva con riguardo a chi abbia rivestito il ruolo di Rettore o Pro-Rettore vicario per almeno uno degli anni accademici oggetto dell’ultima relazione triennale. 

4.         Consegue una valutazione positiva il docente che soddisfa tutti i criteri indicati al comma 3. Sono fatti salvi i casi di esonero totale di cui all’art. 6. 

5.         Consegue una valutazione negativa il docente che non soddisfa uno o più criteri indicati al comma 3.            Consegue, altresì, una valutazione negativa il docente al quale, nel triennio accademico oggetto di valutazione, il Consiglio di Amministrazione abbia irrogato una sanzione disciplinare diversa dalla censura. 

6.         Gli esiti della procedura valutativa sono formalizzati dal Rettore, con proprio decreto, che viene comunicato a ciascun docente nella rispettiva casella di posta elettronica istituzionale, con avvertimento circa la possibilità di avanzare istanza di revisione ai sensi del comma successivo. 

7.         Avverso il decreto rettorale di cui al comma 6, il docente che abbia conseguito una valutazione negativa può rivolgere al Rettore motivata istanza di revisione entro dieci giorni dalla data di ricevimento della comunicazione nella propria casella di posta elettronica istituzionale. Sull’istanza il Rettore decide entro i successivi dieci giorni, con provvedimento motivato.

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