Articolo 4 Effetti della valutazione ai sensi dell’articolo 6 commi 7 e 8 legge n. 240 del 2010

Articolo 4 Effetti della valutazione ai sensi dell’articolo 6 commi 7 e 8 legge n. 240 del 2010

1.         Solo il docente che consegue una valutazione positiva, fatti salvi eventuali altri requisiti previsti dalla normativa di settore, può fare parte: 

- delle commissioni di abilitazione, di selezione e di progressione di carriera del personale accademico; 

- degli organi di valutazione dei progetti di ricerca. 

2.         Gli effetti indicati al comma precedente perdurano sino a che il docente non consegua un giudizio di segno diverso in una successiva valutazione periodica.

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