Articolo 5 Effetti della valutazione ai sensi dell’articolo 6, comma 14, e dell’articolo 8 legge n. 240 del 2010
Articolo 5 Effetti della valutazione ai sensi dell’articolo 6, comma 14, e dell’articolo 8 legge n. 240 del 20101. Il processo funzionale all’attribuzione dello scatto stipendiale è avviato d’ufficio dall’Amministrazione con riferimento ai soggetti che hanno concluso il periodo utile ai fini dell’attribuzione della classe stipendiale. Sono esclusi d’ufficio i docenti che, ai sensi dell’articolo 2 comma 7, non abbiano formulato la domanda di attribuzione dello scatto in occasione della presentazione della relazione triennale.
2. Il diritto all’attribuzione della progressione economica spetta al docente che, ai sensi dell’articolo 3, ottenga una valutazione positiva nell’anno accademico in corso al momento della maturazione della classe stipendiale e che abbia fatto regolare domanda di attribuzione dello scatto.
3. Il Rettore dispone, con proprio decreto, l’attribuzione della classe stipendiale a favore degli aventi diritto ai sensi del comma 2. Gli effetti giuridici dell’attribuzione della classe decorrono dalla data di maturazione del diritto; gli effetti economici decorrono dal primo giorno del mese di maturazione del diritto.
4. I professori e i ricercatori che, ai sensi del comma 2, non conseguono una valutazione positiva o che, pur essendovi legittimati, non presentano domanda di attribuzione dello scatto stipendiale ai sensi dell’articolo 2 comma 7, possono formalizzare una nuova richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale trascorso almeno un anno dalla data della precedente maturazione.
5. Ai sensi dell’articolo 6 comma 14 legge n. 240 del 2010, in caso di mancata attribuzione dello scatto stipendiale per effetto delle casistiche contemplate dal comma precedente, la somma corrispondente viene conferita al Fondo di Ateneo per la premialità, di cui all’articolo 9 legge n. 240 del 2010.