Articolo 8 Entrata in vigore e regime transitorio
Articolo 8 Entrata in vigore e regime transitorio1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione all’Albo ufficiale di Ateneo. La procedura valutativa di cui all’art. 3, e i relativi esiti, si applicano a partire dalla Valutazione 2025 (aa.aa 2021/2022 – 2022/2023 – 2023/ 2024), fatto salvo quanto previsto dal comma successivo.
2. Con precipuo riferimento all’attività gestionale, fino alla Valutazione 2026, ai fini dell'applicazione del criterio di cui all’articolo 3, comma 3, lettera c), sono tenuti fermi i criteri di valutazione validi per gli aa.aa 2021/2022 e 2022/2023 di seguito indicati:
I) risultano almeno tre presenze effettive ai Consigli di Dipartimento e non più di due assenze ingiustificate.
II) il docente ha partecipato a più del 50% delle adunanze del Consiglio di Dipartimento a cui è stato convocato, non computando nel numero delle convocazioni le assenze per motivi rilevati in CSA.