Art. 4 – Oggetto, scopo e tipologie delle segnalazioni

Art. 4 – Oggetto, scopo e tipologie delle segnalazioni

1. Oggetto delle segnalazioni sono le violazioni di disposizioni normative nazionali, dell’Unione Europea o attuative del diritto UE, che integrino gli estremi di illecito civile, amministrativo, contabile e penale e che ledano l’interesse pubblico o l’integrità dell’Ateneo, come specificato all’art. 2, c.1 lett. a) del D. Lgs. 24/2023.

 

2. La persona segnalante deve essere venuta a conoscenza della violazione nell’ambito del “contesto lavorativo”, vale a dire l’ambito in cui svolga una o più attività in virtù dei rapporti giuridici, anche solo temporanei, instaurati con l’Ateneo. Possono essere segnalati i fatti appresi in virtù dell’ufficio rivestito ma anche notizie acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, sia pure in modo casuale.

 

3. L’acquisizione dell’informazione segnalata non può derivare dall’utilizzo di informazioni ottenute mediante violazione di legge (es. accesso abusivo ad una banca dati), nel qual caso la persona segnalante si espone alle relative responsabilità. 

 

4. Lo scopo delle segnalazioni consiste nella tutela dell’interesse pubblico e dell’integrità della pubblica amministrazione; i motivi che hanno indotto la persona a segnalare sono irrilevanti ai fini della sua protezione. 

 

5. Il Regolamento non si applica alle segnalazioni aventi ad oggetto rivendicazioni di carattere esclusivamente personale, che attengono ai propri rapporti individuali di lavoro, anche con riferimento a rapporti con figure gerarchicamente sovraordinate.

 

6. La persona che segnala deve essere ragionevolmente certa dell’effettivo accadimento dei fatti nelle modalità descritte e/o dell’identità dell’autore di tali fatti. In caso contrario si espone all’accertamento giudiziale della propria eventuale responsabilità civile (in caso di dolo o colpa grave) e/o penale (in particolare per i reati di calunnia o diffamazione).

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