Art. 7 - Valutazione di ammissibilità della segnalazione

Art. 7 - Valutazione di ammissibilità della segnalazione

1.La gestione della segnalazione è in capo all’RPCT che ne verifica la ricevibilità, la procedibilità e l’ammissibilità.

2. Il RPCT, entro sette giorni dal ricevimento della segnalazione non anonima, comunica alla persona segnalante l’avvenuta ricezione della stessa.

3. In caso di manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità delle segnalazioni o inviate da persone non legittimate o generiche a tal punto da non consentire la comprensione dei fatti segnalati, l’RPCT ne dispone l’archiviazione con atto motivato informandone la persona segnalante.

4. In sede istruttoria, il RPCT può chiedere chiarimenti e documentazione aggiuntiva al segnalante, tramite la procedura informatizzata, acquisire documenti e informazioni da altri uffici o organi dell’Università, sentire la persona segnalata e terze persone informate sui fatti segnalati. Il RPCT è in ogni caso tenuto a sentire la persona segnalata che lo richiede, anche attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

 

5. Entro 3 mesi decorrenti dalla data della notifica del ricevimento della segnalazione, o, in mancanza, dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla presentazione della segnalazione, l’RPCT dà riscontro al segnalante relativamente al seguito dato alla segnalazione e alle azioni intraprese in sede istruttoria.

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